![]() ![]() Home > Trasporti Pubblici > Azienda > statuto STATUTO A.C.T.T. S.p.A.
TITOLO I Articolo 1 Costituzione e Denominazione E´ costituita ai sensi dell´art. 22, III comma, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e con le modalità di cui all´art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per trasformazione del Consorzio ACTT, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata ACTT Spa. Articolo 2 Sede 2.1 La società ha la sua sede legale in Treviso, via Polveriera n. 1. 2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, in Italia e all´Estero, sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e di agenzia, mediante delibera dell´Assemblea straordinaria. Articolo 3 Oggetto La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici in qualunque forma affidati e dunque:
Articolo 4 Durata 4. 1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). 4.2 La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata, con deliberazione dell´assemblea straordinaria degli azionisti. TITOLO II Capitale sociale – Azioni - Obbligazioni Articolo 5 Capitale sociale 5.1 Il capitale sociale è di € 2.582.500,00 (duemilionicinquecentottantaduemilacinquecento/00) diviso in numero di 50.000 azioni del valore nominale di € 51,65 (cinquantuno/65) ciascuna. 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell´Assemblea straordinaria dei Soci e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell´osservanza delle disposizioni del codice civile in materia. 5.3. Ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Qualora la società abbia anche emesso obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio. 5.4. L´offerta di opzione deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese nei termini previsti dalla richiamata norma di legge. 5.5. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell´acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Articolo 6 Azioni 6.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, i quali hanno l´onere di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo. 6.2. La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione all´atto costitutivo della società e al presente Statuto. 6.3. In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà avvenire anche mediante il conferimento di crediti e di beni in natura, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione nel rispetto del C.C.
Articolo 7 Trasferimento azioni 7.1. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrant o diritti di opzione, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all´acquisto e le relative condizioni. 7.2. Con il termine “trasferire” di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, permuta, conferimento in società) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, o di diritti di opzione. 7.3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell´offerta prelazione, il Presidente deve darne comunicazione a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata. 7.4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al punto 7.3, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutte le obbligazioni convertibili o tutti i warrants o i diritti di opzione offerti in vendita. 7.5. Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione stessa sull’intero numero di azioni, delle obbligazioni convertibili, dei warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita, a parità di condizioni. Nel caso in cui l´offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in vendita saranno attribuiti dal Presidente ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Articolo 8 Obbligazioni E´ facoltà della Società emettere obbligazioni al portatore o nominative, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile. Compete all´Assemblea Straordinaria dei soci di stabilire con propria delibera le modalità di collocamento e di estinzione del prestito obbligazionario. Articolo 9 Finanziamento della società da parte dei soci 9.1. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. 9.2. Potrà richiedere altresì ai soci finanziamenti anche a tasso zero entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CIRC. TITOLO III Organi sociali Articolo 10 Organi sociali Sono organi della società:
Articolo 11 Assemblea dei soci
Articolo 12 Convocazione dell´assemblea 12.1 L´Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo, purché nell´ambito del territorio italiano, con deliberazione del consiglio di amministrazione, per mezzo di avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei modi e termini stabiliti dalla legge almeno quindici giorni prima dell´adunanza. 12.2. L´avviso di convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. 12.3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione nel caso in cui nella prima non venissero raggiunti i previsti quorum costitutivi. 12.4. L´Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l´anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio sociale o entro sei mesi dallo stesso termine, se particolari esigenze lo richiedono, per l´approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all´art. 2364 del Codice Civile. 12.5. L´Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge. Articolo 13 Assemblea dei soci totalitaria
Articolo 14 Assemblea ordinaria e straordinaria 14.1. Hanno diritto d´intervento in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione dell´assemblea stessa, o che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale. 14.2. Ogni azionista può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, nel limite massimo di due deleghe per socio e nel rispetto di quanto previsto dall´art.2372 C.C.
Articolo 15 Funzionamento dell´assemblea
Articolo 16 Consiglio di Amministrazione 16.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. La nomina è fatta dall´Assemblea ordinaria dei Soci fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell´atto costitutivo. I componenti del Consiglio sono eletti dall´Assemblea in numero di cinque; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Salvo diversa unanime deliberazione dell´Assemblea, la nomina avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con indicazione dei nomi di componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente. In prima convocazione, l´Assemblea approva la lista che riporta il voto favorevole dell´85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.In seconda convocazione, l´assemblea approva la lista che ottiene il maggior numero di voti. 16.2. Se nel corso dell´esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell´art. 2386 codice civile con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l´assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall´assemblea scadono insieme con quelli in carica all´atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l´assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d´urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 16.3. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla società. Articolo 17 Presidente – Vicepresidente 17.1. Qualora non vi abbia provveduto l´assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi nomina nel proprio seno un Vice-presidente con funzioni di vicario del Presidente. 17.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l´ordine del giorno. 17.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito di diritto dal Vice-presidente vicario. Articolo 18 Funzionamento del Consiglio 18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché nell´ambito del territorio italiano, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di almeno due membri del Consiglio. 18.2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo legalmente efficace, contenente l´indicazione di luogo, giorno ed ora e dell´ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del consiglio e a ciascun sindaco almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In caso d´urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax almeno ventiquattro ore prima dell´adunanza. 18.3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Articolo 19 Verbalizzazione
Articolo 20 Poteri del Consiglio 20.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati inderogabilmente all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, a norma dell´art. 2381 C.C., ad uno o più consiglieri delegati, ovvero ad un Comitato esecutivo formato di alcuni suoi componenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe conferite. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del vigente Codice Civile.
Articolo 21 Compensi agli amministratori
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, su presentazione di idonea documentazione.
Gli amministratori hanno possibilità di accendere presso assicurazioni di primaria importanza, contraente la società – assicurati gli amministratori, polizze di importi pari alle quote di accantonamento con costo a carico della società. Articolo 22 Collegio Sindacale 22.1. L´Assemblea della società elegge un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I sindaci sono nominati per la prima volta nell´atto costitutivo e successivamente dall´Assemblea ordinaria dei soci. L´Assemblea ordinaria dei soci deve eleggere tra i Sindaci scelti il Presidente del Collegio Sindacale. 22.2. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 2397 a 2409 del Codice Civile. 22.3. La retribuzione annuale è stabilita entro i limiti delle tariffe professionali per i dottori commercialisti. Articolo 23 Direttore Generale 23.1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali. Il Consiglio di Amministrazione, all´atto della nomina, determina la durata dell´incarico non superiore a cinque anni. Alla scadenza l´incarico è rinnovabile. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione deliberare a maggioranza assoluta degli aventi diritto la revoca, la sospensione o la rimozione del Direttore. 23.2. Il Direttore generale, esercita le funzioni e i poteri di rappresentanza che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui all´art. 20, nonché i compiti a lui affidati dallo Statuto ed escluse comunque le attribuzioni espressamente riservate al Consiglio medesimo. 23.3. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza del Consiglio di Amministrazione , provvede alla gestione operativa della società ed in particolare:
23.4. Il Direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore. 23.5. Il compenso del Direttore generale viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione prima dell’inizio dell’incarico. TITOLO IV Bilancio e Utili Articolo 24 Bilancio 24.1 L´esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 24.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini di legge e nell´osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio di esercizio e convoca l´assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi dalla chiusura dell´esercizio stesso. Articolo 25 Ripartizione degli utili 25.1. L´utile netto di bilancio è ripartito come segue:
25.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso. TITOLO V Articolo 26 Scioglimento e liquidazione della società 26.1 Nel caso di scioglimento della società, l´Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina e all´eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i poteri. Articolo 27 Collegio arbitrale e controversie
Disposizioni generali Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia. f.to: Gentilini Giancarlo f.to: dr. Arrigo Manavello Notaio |
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