statuto

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

E´ costituita ai sensi dell´art. 22, III comma, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e con le modalità di cui all´art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per trasformazione del Consorzio ACTT, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata ACTT Spa.


Articolo 2

Sede

2.1 La società ha la sua sede legale in Treviso, via Polveriera n. 1.

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, in Italia e all´Estero, sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e di agenzia, mediante delibera dell´Assemblea straordinaria.


Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici in qualunque forma affidati e dunque:

  1. gestire servizi di trasporto nell´ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
  2. esercitare eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale, compreso l´esercizio di linee interregionali, internazionali e gran turismo;
  3. svolgere ogni ulteriore attività intesa ad ampliare e potenziare – anche mediante l’assorbimento di altre aziende pubbliche e private ovvero mediante il rilevamento di singole concessioni o la partecipazione a società di capitale misto che gestiscono il trasporto pubblico – la propria attività per il miglior conseguimento degli scopi;
  4. svolgere servizi complementari al trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea, servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
  5. impiantare e gestire parcheggi e parchimetri e comunque le strutture attinenti l´intermodalità;
  6. gestire l´attività di officina per le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi;
  7. svolgere in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale e nel rispetto delle vigenti normative, ogni altra attività necessaria od utile per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Articolo 4

Durata

4. 1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata, con deliberazione dell´assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

Capitale sociale – Azioni - Obbligazioni

Articolo 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di € 2.582.500,00 (duemilionicinquecentottantaduemilacinquecento/00) diviso in numero di 50.000 azioni del valore nominale di € 51,65 (cinquantuno/65) ciascuna.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell´Assemblea straordinaria dei Soci e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell´osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

5.3. Ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Qualora la società abbia anche emesso obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio.

5.4. L´offerta di opzione deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese nei termini previsti dalla richiamata norma di legge.

5.5. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell´acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate.


Articolo 6

Azioni

6.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, i quali hanno l´onere di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo.

6.2. La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione all´atto costitutivo della società e al presente Statuto.

6.3. In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà avvenire anche mediante il conferimento di crediti e di beni in natura, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione nel rispetto del C.C.


La società, per favorire l´azionariato diffuso, potrà emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione o altre categorie fornite di diritti diversi dalle precedenti.


Su delibera dell´assemblea straordinaria sarà possibile applicare quanto previsto dall’art. 2357 Codice Civile, in materia di acquisto di proprie azioni.


Articolo 7

Trasferimento azioni

7.1. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrant o diritti di opzione, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all´acquisto e le relative condizioni.

7.2. Con il termine “trasferire” di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, permuta, conferimento in società) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, o di diritti di opzione.

7.3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell´offerta prelazione, il Presidente deve darne comunicazione a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata.

7.4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al punto 7.3, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutte le obbligazioni convertibili o tutti i warrants o i diritti di opzione offerti in vendita.

7.5. Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione stessa sull’intero numero di azioni, delle obbligazioni convertibili, dei warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita, a parità di condizioni.

Nel caso in cui l´offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in vendita saranno attribuiti dal Presidente ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.


Articolo 8

Obbligazioni

E´ facoltà della Società emettere obbligazioni al portatore o nominative, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

Compete all´Assemblea Straordinaria dei soci di stabilire con propria delibera le modalità di collocamento e di estinzione del prestito obbligazionario.
L´Assemblea Straordinaria può, altresì, deliberare l´emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando, ai sensi dell´articolo 2420 bis del Codice Civile, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.


Articolo 9

Finanziamento della società da parte dei soci

9.1. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

9.2. Potrà richiedere altresì ai soci finanziamenti anche a tasso zero entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CIRC.

TITOLO III

Organi sociali

Articolo 10

Organi sociali

Sono organi della società:

  • L´Assemblea;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Collegio Sindacale;

Articolo 11

Assemblea dei soci


L´Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti, salvo il disposto dell´art. 2377 e seguenti del Codice Civile.


L´Assemblea dei Soci può essere Ordinaria (art.2364 C.C.) o Straordinaria (art.2365 C.C.), o Speciale (art.2376 C.C.), a norma di legge secondo le materie su cui è chiamata a deliberare.


Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni che regolano le Assemblee straordinarie.


Articolo 12

Convocazione dell´assemblea

12.1 L´Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo, purché nell´ambito del territorio italiano, con deliberazione del consiglio di amministrazione, per mezzo di avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei modi e termini stabiliti dalla legge almeno quindici giorni prima dell´adunanza.

12.2. L´avviso di convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

12.3. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione nel caso in cui nella prima non venissero raggiunti i previsti quorum costitutivi.

12.4. L´Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l´anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio sociale o entro sei mesi dallo stesso termine, se particolari esigenze lo richiedono, per l´approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all´art. 2364 del Codice Civile.

12.5. L´Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.


Articolo 13

Assemblea dei soci totalitaria


L´Assemblea potrà validamente riunirsi e deliberare anche in difetto delle formalità di cui all´art. 12, quando siano presenti tutti gli amministratori in carica, i sindaci effettivi e sia presente o rappresentato l´intero capitale sociale.


Ciascuno degli intervenuti, nell´ipotesi di cui al precedente comma, ha facoltà di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


Articolo 14

Assemblea ordinaria e straordinaria

14.1. Hanno diritto d´intervento in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione dell´assemblea stessa, o che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale.

14.2. Ogni azionista può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, nel limite massimo di due deleghe per socio e nel rispetto di quanto previsto dall´art.2372 C.C.


L´Assemblea ordinaria e l´Assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono regolarmente costituite con l´intervento di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, almeno l´80% (ottanta per cento) ed il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le eventuali azioni a voto limitato. Esse assumono le delibere con il voto favorevole, rispettivamente, di almeno l´80% (ottanta per cento) e del 90% (novanta per cento) del capitale sociale.


L´Assemblea ordinaria e l´Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal Codice Civile.


Articolo 15

Funzionamento dell´assemblea


L´assemblea è presieduta dal socio di maggioranza. In caso di quote paritarie o di assenza del socio di maggioranza, la presidenza è designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, salvo nei casi in cui il verbale debba essere redatto, ai sensi di Legge, da un notaio.


Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato.


Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

16.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. La nomina è fatta dall´Assemblea ordinaria dei Soci fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell´atto costitutivo.

I componenti del Consiglio sono eletti dall´Assemblea in numero di cinque; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Salvo diversa unanime deliberazione dell´Assemblea, la nomina avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con indicazione dei nomi di componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

In prima convocazione, l´Assemblea approva la lista che riporta il voto favorevole dell´85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.In seconda convocazione, l´assemblea approva la lista che ottiene il maggior numero di voti.

16.2. Se nel corso dell´esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell´art. 2386 codice civile con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l´assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall´assemblea scadono insieme con quelli in carica all´atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l´assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d´urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

16.3. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla società.


Articolo 17

Presidente – Vicepresidente

17.1. Qualora non vi abbia provveduto l´assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi nomina nel proprio seno un Vice-presidente con funzioni di vicario del Presidente.

17.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l´ordine del giorno.

17.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito di diritto dal Vice-presidente vicario.


Articolo 18

Funzionamento del Consiglio

18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché nell´ambito del territorio italiano, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di almeno due membri del Consiglio.

18.2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo legalmente efficace, contenente l´indicazione di luogo, giorno ed ora e dell´ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del consiglio e a ciascun sindaco almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In caso d´urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax almeno ventiquattro ore prima dell´adunanza.

18.3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.


Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi il Collegio sindacale.


Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore, il quale cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.


Alle sedute possono essere invitati o sentiti, per chiarimenti o e/o comunicazioni relative agli oggetti compresi nell´ordine del giorno persone estranee al Consiglio. Tali invitati devono tuttavia uscire dalla sala delle adunanze al momento della votazione.


Articolo 19

Verbalizzazione


Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risulteranno da regolare verbale riportato nell´apposito libro sociale a cura del Direttore o in caso di assenza o impedimento dello stesso, di un segretario nominato, volta per volta, dal Consiglio stesso anche tra persone estranee alla Società ed al Consiglio.


Articolo 20

Poteri del Consiglio

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati inderogabilmente all’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, a norma dell´art. 2381 C.C., ad uno o più consiglieri delegati, ovvero ad un Comitato esecutivo formato di alcuni suoi componenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe conferite. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del vigente Codice Civile.


Il Consiglio di Amministrazione può nominare o revocare, direttori generali e procuratori speciali, determinandone le retribuzioni o emolumenti, i poteri e le attribuzioni anche per quanto concerne l´uso della firma sociale; potranno essere rilasciati mandati per determinati atti o categorie di atti a persone estranee o ad enti, fissando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.


Articolo 21

Compensi agli amministratori


I compensi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti per tutta la durata dell´incarico, dall´Assemblea ordinaria dei Soci, entro il limite massimo dell´indennità spettante al Sindaco del capoluogo.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, su presentazione di idonea documentazione.


L´Assemblea può riconoscere agli amministratori, alla cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale indennità, determinata annualmente, a carico della società, non potrà mai essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del compenso deliberato per gli amministratori per il triennio o per l´eventuale periodo inferiore in caso di prima nomina.

Gli amministratori hanno possibilità di accendere presso assicurazioni di primaria importanza, contraente la società – assicurati gli amministratori, polizze di importi pari alle quote di accantonamento con costo a carico della società.


Articolo 22

Collegio Sindacale

22.1. L´Assemblea della società elegge un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I sindaci sono nominati per la prima volta nell´atto costitutivo e successivamente dall´Assemblea ordinaria dei soci. L´Assemblea ordinaria dei soci deve eleggere tra i Sindaci scelti il Presidente del Collegio Sindacale.

22.2. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 2397 a 2409 del Codice Civile.

22.3. La retribuzione annuale è stabilita entro i limiti delle tariffe professionali per i dottori commercialisti.


Articolo 23

Direttore Generale

23.1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali. Il Consiglio di Amministrazione, all´atto della nomina, determina la durata dell´incarico non superiore a cinque anni. Alla scadenza l´incarico è rinnovabile. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione deliberare a maggioranza assoluta degli aventi diritto la revoca, la sospensione o la rimozione del Direttore.

23.2. Il Direttore generale, esercita le funzioni e i poteri di rappresentanza che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui all´art. 20, nonché i compiti a lui affidati dallo Statuto ed escluse comunque le attribuzioni espressamente riservate al Consiglio medesimo.

23.3. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza del Consiglio di Amministrazione , provvede alla gestione operativa della società ed in particolare:

  1. assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni; svolge inoltre le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
  2. assiste alle riunioni dell´Assemblea dei Soci con funzione consultiva;
  3. dirige, coordina ed indirizza il personale della società ed esercita su di esso i poteri disciplinari previsti dalla legge e dal contratto di lavoro;
  4. dirige, coordina ed indirizza l´operato delle strutture aziendali secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
  5. adotta se di sua competenza o altrimenti suggerisce al Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed un loro organico sviluppo;
  6. esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione anche tramite il potere regolamentare.

23.4. Il Direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

23.5. Il compenso del Direttore generale viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione prima dell’inizio dell’incarico.

TITOLO IV

Bilancio e Utili

Articolo 24

Bilancio

24.1 L´esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini di legge e nell´osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio di esercizio e convoca l´assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi dalla chiusura dell´esercizio stesso.


Articolo 25

Ripartizione degli utili

25.1. L´utile netto di bilancio è ripartito come segue:

  • il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
  • il rimanente sarà ripartito fra i soci, salvo diversa deliberazione dell´Assemblea.

25.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

TITOLO V

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione della società

26.1 Nel caso di scioglimento della società, l´Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina e all´eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i poteri.


Articolo 27

Collegio arbitrale e controversie


Ogni controversia che dovesse sorgere tra i Soci circa l´interpretazione e applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, salvo che la controversia stessa non riguardi materia di competenza della Società, sarà deferita dalle parti al giudizio di un Collegio Arbitrale che deciderà quale amichevole compositore.


Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre Arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti in contenzioso ed il terzo – quale Presidente – nominato di comune accordo dagli altri Arbitri.


La procedura per la nomina degli Arbitri sarà la seguente. La parte più diligente comunicherà per iscritto all´altra parte il nominativo dell´Arbitro scelto, invitandola a dare comunicazione per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, del nominativo dell´Arbitro da essa scelto.


Qualora, entro il termine suddetto, la controparte non dia la comunicazione di cui al comma precedente, l´Arbitro stesso sarà nominato, a richiesta anche di uno solo degli intervenuti, dal Presidente dell´Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso.


Il Presidente del Collegio dovrà essere nominato dagli Arbitri nominati dalle parti entro dieci giorni dalla comunicazione scritta della loro nomina fatta dalla parte più diligente.


In caso di mancanza, o mancata accettazione, di uno o più Arbitri, la nomina e la loro sostituzione sarà fatta dal Presidente dell´Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso a richiesta anche di uno solo degli interessati.


Gli Arbitri nominati dovranno comunicare la loro accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione scritta fatta dalla parte più diligente, intendendosi che, qualora entro detto termine non intervenga l´accettazione, l´Arbitro non intende accettare.


Una volta raccolte tutte le accettazioni, il Collegio Arbitrale si intenderà regolarmente costituito.


Il lodo irrituale dovrà essere comunicato per iscritto alle parti, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposizione dei quesiti, che dovrà essere fatta per iscritto, anche ad opera di una sola delle parti.


Tale termine potrà essere prorogato una sola volta.


L´arbitrato di cui al presente atto è libero, irrituale ed inappellabile; gli Arbitri prenderanno la loro decisione in via di composizione amichevole o transattiva, con volontà sostitutiva di quella delle parti, all´infuori di ogni formalità processuale, salvo quella necessaria per il rispetto del principio contradditorio.


Il Collegio Arbitrale, comunicherà la sua determinazione alle parti, a mezzo di lettera raccomandata, contenente il solo dispositivo.


Qualora gli Arbitri non si pronuncino nel termine fissato, o prorogato, le parti si obbligano a provvedere alla costituzione, con le stesse norme qui precisate, di un nuovo collegio Arbitrale, intendendo esse, in ogni caso, vedere risolte le questioni di cui in premessa a mezzo arbitrato.


Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.


Le parti si impegnano scambievolmente a dare fedele ed immediata esecuzione alla determinazione arbitrale , che dovrà ritenersi equiparata ad una transazione direttamente stipulata tra loro .


La sede arbitrale sarà Treviso.


Articolo 28

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

f.to: Gentilini Giancarlo

f.to: dr. Arrigo Manavello Notaio